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via per Cascina Rafredo 1, Gorgonzola (MI)

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Statuto del Gruppo VOS Gorgonzola

I Nostri Valori e Principi Fondamentali.

Il nostro Statuto rappresenta il fondamento etico e operativo della nostra associazione. Al suo interno, troverete i principi guida che informano ogni nostra azione: la dedizione alla comunità, l’impegno per la salute e il benessere, e la passione per il servizio volontario.

Lo statuto delinea in modo chiaro le nostre responsabilità, sia verso chi aiutiamo sia verso i nostri volontari, e stabilisce gli obiettivi a lungo termine per l’espansione e il miglioramento continuo dei nostri servizi. Riflette il nostro impegno a operare con trasparenza, integrità e dedizione, garantendo che ogni decisione presa e ogni azione intrapresa siano sempre allineate con la nostra missione di offrire assistenza e supporto là dove è più necessario. Vi invitiamo a leggere questo documento per comprendere appieno l’essenza e la direzione della nostra ODV, un pilastro di sostegno e cura nella nostra comunità.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Denominazione, Sede e Durata

È costituita in Gorgonzola con sede in Via Bellini n° 5, l’organizzazione associativa di volontariato denominata “Pubblica Assistenza Volontari Opere Socio-Sanitarie”, siglabile “VOS”, iscritta al registro regionale del volontariato.

L’associazione fa parte dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.), di cui ne rispetta lo Statuto ed il regolamento e ne segue gli orientamenti.

L’associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Caratteristiche dell’Associazione

L’associazione VOS è un organismo aconfessionale, apartitico, fonda la propria struttura sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

L’associazione ha per oggetto l’esclusivo perseguimento di fini di solidarietà civile, culturale e sociale.

La VOS fonda le proprie attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

Può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

È disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto e da un regolamento interno, agisce nel rispetto e nei limiti della legge 11 Agosto 1991 n° 266, nel pieno rispetto della legislazione vigente ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 3

Stemma dell’Associazione

Lo stemma dell’associazione è un tondo di colore blu, bordato, con la scritta centrale VOS e la descrizione “Volontari Opere Socio-Sanitarie” lungo il bordo unitamente alla dicitura “Gorgonzola”.

ART. 4

Finalità dell’Associazione

Gli scopi fondamentali dell’associazione sono:

• Concorrere per quanto di competenza all’organizzazione ed alla gestione del soccorso e del trasporto, con mezzi idonei ivi comprese autoambulanze, di ammalati, feriti e persone in stato di bisogno;

• effettuare, su richiesta degli interessati, trasporti pazienti presso le strutture sanitarie o al domicilio;

• promuovere il volontariato ed iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, alla popolazione ed alle scuole;

• promuovere e realizzare, anche attraverso il centro di formazione di organismi a cui l’associazione aderisce, corsi organizzati per la formazione tecnica morale e professionale di tutto il personale dell’associazione;

• organizzare corsi per terzi e per la popolazione, di sensibilizzazione alle problematiche sociali, sanitarie, ambientali e di protezione civile oltre che assistenziali in genere e di primo soccorso;

• prestare servizi di assistenza sanitaria a manifestazioni pubbliche, sportive e socio-sanitarie;

• prestare assistenza ad ammalati presso le strutture ospedaliere o al domicilio;

• organizzare servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari per il sostegno di cittadini anziani, handicappati o in condizioni, anche temporanee, di difficoltà prevedendo anche l’istituzione di specifici servizi;

• supportare opere di raccolta fondi da destinare alle attività assistenziali ed organizzative, in particolare attraverso l’articolazione VOS-Amici dell’oncologia;

• promuovere e realizzare attività ed iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente, esclusivamente per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, anche attraverso organismi associativi e loro articolazioni territoriali e partecipare ad iniziative negli stessi settori promosse da terzi;

• collaborare ad iniziative di solidarietà internazionale anche realizzate da altre associazioni;

• operare in attività assistenziali di qualsiasi specie, quali fossero richieste dalle circostanze, per scelta del consiglio direttivo;

• partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, pubbliche e/o private, imprese sociali ed enti societari, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’associazione.

L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali nei limiti di cui alla vigente normativa.

ART. 5

Ambito di Attuazione delle Finalità

L’associazione opera nel territorio regionale e può istituire sezioni all’interno dello stesso.

L’associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 6

Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione del valore di Euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero), nonché da tutti quei beni espressamente destinati ad incremento patrimoniale:

• beni mobili ed immobili che dovessero pervenire alla stessa a qualsiasi titolo;

• contributi;

• lasciti e donazioni;

• rimborsi derivanti da convenzioni;

• risultati di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

• ogni altro tipo di entrata, compatibile alle disposizioni di legge vigenti.

ART. 7

Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario della VOS ha inizio il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

• dalle quote annue dei soci;

• da donazioni, lasciti e contributi da parte di enti o persone fisiche;

• da rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e/o privati;

• da entrate che a qualsiasi titolo pervengano all’associazione per essere impegnate per il perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all’attuazione di progetti;

• dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti in nessuna forma ma destinati ad incrementare il patrimonio dell’associazione, salvo che la destinazione  o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L’associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 8

Ammissione Soci

Possono essere soci dell’associazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità, idee, condizione personale e sociale, tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che intendono perseguire gratuitamente gli scopi sociali.

I minorenni necessitano del consenso scritto dei genitori.

Il numero dei soci è illimitato.

Chi intende aderire all’associazione dovrà sostenere un colloquio con il presidente o con il vicepresidente e con il direttore sanitario; dovrà poi inoltrare domanda scritta al consiglio direttivo, dichiarando di accettare il presente statuto ed impegnandosi ad osservarlo unitamente al regolamento ed alle delibere adottate dagli organi dell’associazione.

Il consiglio direttivo decide insindacabilmente sull’ammissione dei soci.

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall’associazione e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro, se non saltuari, sotto qualsiasi forma, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio direttivo e purché l’attività sia prestata all’interno di Anpas Lombardia.

ART. 9

Diritti e Doveri dei Soci

Sono diritti statutari dei soci:

• la partecipazione alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamento;

• l’eleggibilità attiva e passiva nelle cariche e negli organi associativi;

• la possibilità di chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

• la possibilità di formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’associazione ed in riferimento ai fini previsti dal presente statuto;

i soci maggiorenni godono di tutti i diritti statutari.

I soci di età inferiore agli anni diciotto godono dei diritti statutari ad eccezione di quelli di elettorato attivi e passivo e non possono svolgere mansioni che implichino assunzione di responsabilità.

I doveri dei soci sono:

• rispettare le norme del presente statuto, del regolamento e quanto deliberato dagli organi associativi;

• non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’associazione;

• versare la quota associativa annuale.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

ART. 10

Soci

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

• soci onorari;

• soci volontari.

Sono soci onorari – non attivi – coloro che, su proposta del consiglio direttivo, sono stati riconosciuti dall’assemblea degni di tale attribuzione per aver contribuito in maniera particolarmente rilevante allo sviluppo ed al benessere morale e materiale dell’associazione.

Sono soci volontari – attivi – coloro che prestano la loro opera gratuitamente al servizio dell’associazione per il conseguimento dei fini previsti dal presente statuto e nel rispetto del regolamento.

ART. 11

Quota Associativa

Annualmente, dall’assemblea, viene stabilita la quota associativa che ogni socio è obbligato a versare nei termini previsti nel regolamento.

I soci che recedono o vengono esclusi non hanno diritto al rimborso della quota versata.

ART. 12

Perdita della Qualifica di Socio

È espressamente esclusa la temporaneità nella partecipazione all’associazione.

La qualifica di socio si perde per:

• dimissioni volontarie;

• esclusione;

• decadenza;

• decesso.

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall’associazione inviando al consiglio direttivo una lettera di dimissioni.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto e dal regolamento può essere escluso dall’associazione; l’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito nel regolamento.

Perde la qualità di associato volontario per decadenza colui che viene a trovarsi nelle condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 8 (otto).

TITOLO III

ORGANI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 13

Organi dell’Associazione

Gli organi dell’associazione sono:

• l’assemblea dei soci;

• il consiglio direttivo;

• il collegio dei revisori dei conti;

• il collegio dei probiviri.

ART. 14

Cariche dell’Associazione

Le cariche dell’associazione sono:

• presidente;

• vicepresidente;

• segretario.

Alle cariche appena elencate vanno aggiunti gli incarichi di direttore sanitario e comandante.

Le cariche sociali e l’appartenenza agli organi dell’associazione sono a carattere gratuito e volontario.

ART. 15

Aspetti Generali dell’Assemblea dei Soci

L’assemblea dei soci è l’organo deliberativo primario e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell’associazione.

L’assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere prevista la seconda convocazione.

All’assemblea possono prendere parte tutti gli associati in regola con le disposizioni del presente statuto.

Ogni associato può delegare altro associato a rappresentarlo, è comunque ammessa una sola delega per persona.

I componenti del consiglio direttivo non possono delegare ed essere delegati.

La delega è ammessa per l’assemblea ordinaria e straordinaria ed è valida ai fini del raggiungimento delle presenze assembleari.

ART. 16

Assemblea Ordinaria

L’assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all’anno, in date da destinarsi.

La prima assemblea dovrà tenersi non più tardi del 31 Maggio per:

• discutere ed approvare il bilancio consuntivo chiuso il 31 Dicembre dell’anno precedente;

• discutere ed approvare eventuali modifiche al bilancio preventivo;

• portare a conoscenza dei soci l’attività svolta dal consiglio direttivo durante l’esercizio chiuso il 31 Dicembre dell’anno precedente;

• stabilire le quote associative dei soci volontari per l’anno successivo.

La seconda assemblea dovrà tenersi non più tardi del 30 Novembre per l’approvazione del bilancio preventivo.

L’assemblea viene altresì convocata:

• ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno;

• quando almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto ne faccia domanda scritta e motivata al consiglio direttivo;

• quando il collegio dei revisori dei conti riscontrando anormalità nel funzionamento amministrativo dell’associazione ne chieda la convocazione;

• per l’elezione del presidente, del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri;

• per approvare, su proposta del consiglio direttivo, le nomine ad associato onorario.

L’assemblea dei soci può anche divenire pubblica qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

È tuttavia facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

ART. 17

Assemblea Straordinaria

L’assemblea straordinaria si riunisce:

• quando si debba procedere a modifiche dello statuto dell’associazione e segnatamente al trasferimento della sede legale;

• nel caso di scioglimento dell’associazione.

Art. 18

Convocazione dell’Assemblea

L’assemblea dei soci è convocata dal presidente mediante avviso da affiggere nei locali della sede e da divulgare con i mezzi ritenuti più idonei dall’associazione ai fini della prova dell’avvenuta informazione tempestiva a tutti i soci.

L’avviso di convocazione deve essere esposto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e deve riportare l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione per la prima e l’eventuale seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.

In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita quando siano presenti e rappresentati la metà più uno degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In entrambe le convocazioni la delibera è valida se assunta con il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 19

Presidenza dell’Assemblea

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione; in caso di qualsiasi impedimento il presidente potrà essere sostituito dal vicepresidente dell’associazione.

Delle riunioni dell’assemblea deve essere redatto, a cura del segretario dell’associazione e sotto la responsabilità del presidente della stessa, apposito verbale.

Art. 20

Deliberazioni dell’Assemblea

L’assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Viene adottato il metodo del voto segreto qualora si tratti di elezioni a cariche associative o delibere riguardanti le singole persone.

Risultano approvate le deliberazioni dell’assemblea se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.

Nel caso di modifica allo statuto dell’associazione risultano approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto, purché siano presenti almeno tre quarti degli associati.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si ritengono respinte.

Non hanno diritto di voto nelle assemblee gli associati volontari:

• di età inferiore agli anni diciotto;

• sospesi per motivi disciplinari alla data dell’assemblea.

ART. 21

Aspetti Generali del Consiglio Direttivo

L’associazione è diretta ed amministrata dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di otto componenti, oltre al presidente, eletti dall’assemblea dei soci.

Tutti i componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il nuovo consiglio direttivo, nella prima convocazione, elegge al suo interno il vicepresidente, il segretario ed, al massimo, due comandanti; nomina altresì il direttore sanitario, scelto fra i medici della zona di competenza dell’associazione.

I comandanti ed il direttore sanitario non possono ricoprire altri ruoli all’interno del consiglio direttivo e non hanno diritto di voto.

ART. 22

Compiti del Consiglio Direttivo

I compiti del consiglio direttivo sono:

• eseguire le delibere dell’assemblea;

• provvedere alle nomine di cui all’art. 21

• redigere o aggiornare il regolamento interno;

• proporre eventuali modifiche allo statuto per l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci;

• adottare tutti i provvedimenti necessari all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione;

• esercitare con autorità la vigilanza su tutte le attività che si svolgono in seno all’associazione;

• predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

• approvare i preventivi di spesa;

• deliberare sull’ammissione di nuovi soci, sull’esclusione degli stessi, prendendo atto di eventuali recessi;

• comminare provvedimenti disciplinari in merito alla mancata osservanza delle norme del presente statuto e del regolamento;

• deliberare l’assunzione ed il licenziamento di personale dipendente;

• decidere in merito alla stipula di contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

• deliberare in tutte le materie che non sono prerogativa dell’assemblea dei soci.

ART. 23

Elezione Consiglio Direttivo

L’elezione dei membri del consiglio direttivo viene effettuata mediante la convocazione dell’assemblea dei soci.

Possono candidarsi alla carica di consigliere tutti i volontari iscritti da almeno 2 anni all’associazione.

Non possono candidarsi i soci che siano stati sospesi per un periodo dal servizio a causa di provvedimento disciplinare.

Preventivamente al voto, che dovrà essere svolto in modo segreto, andrà stabilito dall’assemblea, il numero dei consiglieri da eleggersi.

Tra i consiglieri, eletti tra i candidati, verranno poi stabiliti, alla convocazione del primo consiglio direttivo, eventuali responsabili di sezioni.

All’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo consiglio direttivo, oltre a quanto stabilito nell’art. 15 del presente statuto, gli associati che presentano la propria candidatura per le cariche sociali non possono farsi rappresentare a mezzo delega, né essere delegati.

ART. 24

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario.

Deve riunirsi comunque almeno ogni bimestre.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente stesso o da un terzo dei consiglieri.

I consiglieri dovranno essere convocati mediante avviso, con idonei mezzi di comunicazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per il consiglio; in caso di necessità ed urgenza il limite dei dieci giorni non sussiste.

Allo stesso modo, nei locali della sede, dovrà essere apposto avviso scritto della convocazione contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese; sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità è determinante il voto del presidente.

Le sedute del consiglio sono aperte a tutti i soci, salvo il caso in cui siano in discussione questioni disciplinari o che comunque riguardino i soci, ivi comprese le domande di ammissione; spetta al presidente la facoltà di dichiarare un consiglio, o parte di esso, a porte chiuse; spetta altresì al presidente la facoltà di concedere la parola ai soci non consiglieri presenti.

ART. 25

Dimissioni dei Consiglieri

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi consecutivamente da tre consigli è considerato dimissionario dalla carica.

Qualora, per un qualunque motivo, un consigliere cessi di fare parte del consiglio direttivo, il presidente deve provvedere a convocare il consiglio stesso per la sostituzione del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti.

ART. 26

Composizione del Collegio dei Revisori Dei Conti

Il controllo dell’amministrazione dell’associazione è affidato ad un consiglio di tre revisori dei conti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il presidente del Collegio dei Revisori è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli altri due membri sono nominati dall’assemblea, preferibilmente tra i non soci.

ART. 27

Compiti del Collegio dei Revisori Dei Conti

Il collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal consiglio direttivo redigendo una relazione da presentare all’assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni, il consiglio dei revisori dei conti, redige un verbale da trascrivere in apposito registro.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo, ma non hanno diritto di voto.

ART. 28

Composizione del Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, dura in carica tre anni, i suoi componenti possono essere scelti fra i non associati e sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte del consiglio direttivo, il collegio dei probiviri elegge nel proprio seno il presidente.

Art. 29

Compiti del Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dell’art. 12.

Delibera altresì sulle controversie fra gli associati ed il consiglio direttivo e fra i singoli componenti del consiglio direttivo ed il consiglio stesso.

Il consiglio dei probiviri redige un verbale delle proprie riunioni da annotare su apposito registro.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del presidente del collegio stesso.

ART. 30

Il Presidente

Il presidente è eletto dall’assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Non può ricoprire l’incarico per più di tre mandati consecutivi.

Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; sottoscrive, in nome e per conto dell’associazione stessa, contratti in ordine alle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo e dall’assemblea dei soci.

Cura l’osservanza dello statuto, dei regolamenti e l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo; prende i provvedimenti d’urgenza salvo riferirne al consiglio direttivo alla successiva convocazione per la ratifica del caso.

Il presidente convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il consiglio direttivo curandone il regolare svolgimento; in caso di necessità od urgenza, in deroga a quanto stabilito nell’art. 22, può prendere decisioni autonomamente ed immediate.

In caso di assenza, viene sostituito interamente nei propri poteri dal vicepresidente.

Se il presidente dovesse rassegnare le proprie dimissioni, tutto il consiglio direttivo decade e si procede a nuove elezioni così come descritto nell’art. 23.

ART. 31

Elezione del Presidente

L’elezione del presidente avviene nella stessa assemblea dei soci per l’elezione del consiglio direttivo.

Può candidarsi alla carica di presidente il volontario iscritto da almeno tre anni all’associazione, che abbia ricoperto per un intero mandato la carica di consigliere e che non sia stato oggetto di provvedimenti disciplinari quali la sospensione dal servizio.

I candidati presidenti non possono ricevere deleghe per l’assemblea in parola.

In caso di candidatura di due soggetti, nel caso il non eletto raggiunga almeno il 30% dei voti, andrà a ricoprire la carica di consigliere nel nuovo direttivo.

Allo stesso modo, nel caso di più di due candidature per la carica di presidente, il primo dei non eletti, se ha ricevuto almeno il 20% dei voti, andrà a ricoprire la carica di consigliere nel nuovo direttivo.

In questi ultimi due casi, l’ultimo consigliere eletto, verrà retrocesso a primo consigliere tra i non eletti.

È facoltà del candidato presidente decidere se candidarsi singolarmente o presentare anche l’elenco dei consiglieri che vorrebbe andassero a comporre il consiglio direttivo.

ART. 32

Il Vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente in tutte le sue mansioni e lo supplisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di dimissioni del presidente sarà compito del vicepresidente, nel termine massimo di sessanta giorni, convocare l’assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni; dal momento delle dimissioni del presidente e fino alla nomina del nuovo, il vicepresidente presiede l’associazione.

ART. 33

Il Segretario

Il segretario cura la corrispondenza giornaliera, custodisce i documenti, archivia e sottoscrive, unitamente al presidente, i verbali del consiglio direttivo.

TITOLO IV

RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI

ART. 34

Responsabilità ed Assicurazione dei Soci

Ogni socio è assicurato dall’associazione per malattie ed infortuni ed è responsabile personalmente per qualsiasi violazione di carattere penale nonché per il risarcimento di danni causati con dolo.

ART. 35

Responsabilità ed Assicurazione dell’Associazione

L’associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Può altresì assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 36

Regolamento

Sono materia di disposizioni regolamentari la disciplina interna e quant’altro sia opportuno per regolare l’andamento dell’associazione e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

ART. 37

Rispetto

Tutti gli appartenenti, a qualsiasi titolo, all’associazione VOS sono tenuti al rispetto del presente statuto, del regolamento e dei deliberati del consiglio; l’accettazione degli stessi è imprescindibile dall’obbligo di conoscerli.

ART. 38

Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci appositamente convocata, in seduta straordinaria.

La delibera di scioglimento è valida se approvata con una maggioranza di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto.

Se lo scioglimento sarà approvato, l’assemblea dovrà provvedere alla nomina di un commissario liquidatore che dovrà destinare i residui attivi ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 39

Entrata in Vigore

Dopo l’approvazione da parte dell’assemblea del presente statuto, l’operatività e l’applicazione integrale del medesimo è demandata al consiglio direttivo in carica, il quale provvede, con l’emanazione del regolamento, a disciplinare nei modi e nei tempi la sua attuazione.

ART. 40

Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.